Risarcimento per omicidio stradale causato da guida in stato di ebbrezza: il caso di una giovane fidanzata
Spesso, il lavoro del patrocinatore stragiudiziale consente di ottenere successi nell’interesse degli assistiti: questi esiti favorevoli ci rendono orgogliosi del servizio offerto.
A volte, questi successi sono davvero particolari, poco comuni ma, allo stesso tempo, importanti e rilevanti, tanto che, quando si raggiungono grazie alle proprie capacità di interlocuzione e mediazione, possiamo dire a noi stessi di essere stati davvero bravi.
Riteniamo giusto e corretto raccontare uno di questi successi, davvero eccezionale rispetto alle comuni prassi liquidative, poiché, forse, potrà essere utile ad altri potenziali danneggiati.
L’omicidio stradale per guida in stato di ebbrezza
Nel breve racconto che segue, senza indicare nomi e luoghi per motivi di riservatezza, riportiamo quale risarcimento riuscimmo a ottenere per una donna di 29 anni, fidanzata di un ragazzo che, nel settembre 2022, fu vittima di un incidente mortale.
Il ragazzo stava camminando su un marciapiede della sua città, quando fu travolto da un’auto guidata da una persona in stato di ebbrezza.
Il risarcimento dei danni morali riconosciuto alla famiglia del giovane
La famiglia del giovane, composta da padre, madre e un fratello, si rivolse subito alla Direzione di Bologna di Infortunistica Tossani per essere aiutata e assistita, sia per seguire l’attività della Procura della Repubblica, sia, poi, per poter ottenere il giusto risarcimento del danno.
Per i congiunti, il percorso per arrivare alla liquidazione del danno morale da morte fu relativamente breve. Per l’appunto, le indagini delle Autorità si conclusero dopo pochi mesi dal fatto, circostanza, questa, che ci consentì di iniziare le trattative con la compagnia di assicurazione dell’investitore già a inizio dicembre: la dinamica dei fatti era chiara e la responsabilità del conducente dell’auto non era in discussione.
Pertanto, già sul finire del 2022, i congiunti del giovane furono risarciti in modo congruo e corretto. Questo avvenne solo dopo il nostro attento controllo, necessario per appurare che:
- non fosse stato trascurato nulla nel valorizzare ogni aspetto dei danni subiti dai familiari;
- la compagnia assicurativa avesse considerato le reali abitudini di vita della famiglia con il deceduto, fondamentali per valutare l’intensità dell’affezione parentale.
Il caso della fidanzata: aveva diritto al risarcimento dei danni?
In tempi successivi, venimmo contattati anche dalla fidanzata della vittima, su indicazione del padre del giovane deceduto; era, allora, una ragazza di 28 anni, che viveva nello stesso Comune del suo fidanzato; il loro rapporto sentimentale era decennale.
I due giovani, nonostante il lungo fidanzamento, non vivevano ancora insieme, per motivi economici. Benché la convivenza fosse nei loro progetti, questa mancanza non permetteva di sostenere la tesi per cui la ragazza rientrasse fra gli aventi diritto al risarcimento del danno morale da lutto.
Per l’appunto, secondo la giurisprudenza prevalente, solo la cosiddetta “convivenza more uxorio” consente di equiparare, sotto il profilo risarcitorio, il legame sentimentale al matrimonio classico – quindi, al rapporto fra marito e moglie.
Tuttavia, quanto sopra non esclude irremovibilmente la possibilità di essere risarciti in qualità di soli fidanzati, purché venga data prova dello stretto legame e dell’intensità del rapporto. Questo, in alcuni casi, permette di ottenere un risarcimento in via equitativa e discrezionale, quasi sempre – e nei rari casi in cui la richiesta vada a buon fine – al di fuori dei parametri tabellari previsti per il rapporto di convivenza effettiva.
Cosa fece Infortunistica Tossani per ottenere un risarcimento per la fidanzata
In questo caso, il nostro approccio alla trattativa con la compagnia di assicurazione fu diverso, non orientato né finalizzato alla liquidazione di un importo equitativo di alcune migliaia di euro, come avviene nelle circostanze extra tabellari.
Piuttosto, cercammo di far comprendere alla controparte che, nella sostanza, l’affetto e l’amore fra due persone che, dopo dieci anni di fidanzamento, vogliono vivere insieme – ma che, per cause non dipendenti dalla loro volontà, non hanno ancora potuto realizzare il loro desiderio – possono essere ritenuti intensi e forti tanto quanto quelli fra due conviventi o fra due persone sposate.
In questo senso, facemmo presente alla direzione della compagnia di assicurazione che il risarcimento del danno morale da lutto è finalizzato, con tutti i limiti comprensibili, a “riparare” una sofferenza morale, proiettata nel tempo, del superstite, e che non esiste nessuna formula matematica, o regola scritta, che non consenta di dimostrare che una giovane donna legata a un uomo da dieci anni, e con cui voleva costruire un futuro, non viva un dramma analogo a quello di una persona già convivente, o sposata, con la vittima.
Come Infortunistica Tossani sostenne la sua tesi
In sostanza, affermammo con decisione che la sofferenza per una perdita, se dimostrata la presumibile intensità, non può essere stigmatizzata in parametri esterni e preclusioni presuntive a beneficio dell’esclusività del solo matrimonio.
Nel caso di questa giovane fidanzata, dimostrammo:
- l’intensità dei sentimenti della ragazza per la vittima, grazie anche alle testimonianze di amici e parenti;
- la volontà dei due fidanzati di vivere insieme, a partire dall’anno seguente, grazie al supporto del preventivo – accettato con firma di entrambi – per dei lavori di ristrutturazione della casa della nonna di lei;
- l‘impossibilità della convivenza, sostenuta tramite la comparazione fra un documento analogo, risalente a tre anni prima del sinistro, e la lettera di licenziamento per chiusura dell’azienda dove lavorava il ragazzo, ricevuta nello stesso periodo; proprio per questo motivo, per cause non dipendenti dalla loro volontà, i due fidanzati non poterono iniziare prima la convivenza.
Quale risarcimento ottenne la fidanzata grazie a Infortunistica Tossani
Le argomentazioni usate furono efficaci; soprattutto, fecero comprendere al nostro interlocutore che:
- eravamo disposti ad affrontare anche una causa civile, a tutela della nostra giovane assistita;
- con i nostri legali fiduciari, avremmo sostenuto, anche di fronte agli organi giudicanti, in modo molto convincente la nostra tesi, molto semplice e intuitiva: la proiezione di costruire un rapporto di famiglia, il sogno e il desiderio di realizzarlo, se interrotto in modo ingiusto e violento, può determinare nel superstite una sofferenza forte e analoga a quella che patisce chi è convivente o sposato; una sofferenza forse addirittura più intensa, in alcuni casi, proprio perché il sinistro ha distrutto il futuro desiderato e mai realizzato.
In questo modo, la compagnia di assicurazione si convinse a risarcire la nostra giovane assistita, fidanzata da dieci anni con la vittima, equiparandola a tutti gli effetti a una moglie: la liquidazione fu di alcune centinaia di migliaia di euro.
Per concludere
Nel nostro lavoro di patrocinatori lo definiamo un successo, forse in modo improprio, considerato che fu, a conti fatti, un semplice e autentico caso di giustizia risarcitoria.
Come anticipato, abbiamo voluto raccontare questa storia affinché possa essere utile a chiunque, purtroppo, si trovi coinvolto in un dramma simile.
Andrea Milanesi – Direzione Tecnica Infortunistica Tossani
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