Skip to main content

Danno da perdita del lavoro


Caschetto protettivo
26 Giugno 2018

Quando si parla di danno da perdita del lavoro è necessario considerare in primo luogo la differenza tra un lavoratore dipendente ed un lavoratore autonomo.
La sentenza n. 11759/18 della Corte di Cassazione spiega perfettamente l’applicazione della norma che regola la tipologia di danno appena descritta.

In seguito ad un sinistro stradale, la Corte di Appello di Trento ha accolto solo in parte la richiesta di risarcimento, rivalutando l’entità dell’importo sulla base del reddito del danneggiato (lavoratore autonomo) al netto del prelievo fiscale.

Non sentendosi pienamente compensato del danno subito, il danneggiato è ricorso in Cassazione. La Corte Suprema, analizzando il caso, ha rimarcato che, per legge, in presenza di danno da perdita della capacità di guadagno, l’entità della somma da risarcire varia in base alla posizione che il lavoratore occupa: in caso il danno sia a carico di un lavoratore dipendente infatti, esso si dovrà calcolare sul reddito da lavoro, maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge.
Per un lavoratore autonomo, come in questa specifica vicenda, il calcolo è differente e si basa sul reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini IRPEF negli ultimi tre anni.

Per questa ragione, il giudice non dovrà valutare il reddito residuo dopo l’applicazione dell’imposta, bensì la base imponibile che il contribuente dichiara ai fini dell’imposta.
Sulla base di queste considerazioni dunque, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del danneggiato rinviando la sentenza alla Corte d’Appello di Trento.

altri articoli da

Consigli