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Introdotto il reato di “Omicidio stradale”: cosa prevedono le nuove norme?


Omicidio stradale
2 Settembre 2016

Finalmente è stato introdotto nel nostro codice penale il reato di omicidio stradale. Perdere una persona cara è già di per sé un evento tragico, ma quando la morte è causata da un automobilista terzo che, a causa di comportamenti negligenti, in pochi secondi distrugge una vita, è comprensibile che il desiderio di giustizia diventi parte delle persone coinvolte nella tragedia.

Lo scorso 23 marzo con la legge 41/16 sono infatti stati introdotti nel codice penale:

  • il reato di omicidio stradale (articolo 589-bis);
  • il reato di fuga del conducente in caso di omicidio stradale (articolo 589-ter);
  • il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis);
  • il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (artiolo 590-ter);
  • la disciplina del computo delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) in riferimento alle neo introdotte fattispecie criminose (590-quater).

Cosa si intende con “Omicidio stradale”?

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione  delle  norme  sulla  disciplina della circolazione stradale” così il legislatore definisce il reato.

Cosa si intende con “Lesioni personali”?

Le lesioni personali vengono differenziate tra lievissime, lievi, gravi e gravissime. Con la legge 41/16 si fa riferimento alle ultime due. Le lesioni personali sono gravi se la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configurano circostanze aggravanti previste dalla legge. Le lesioni sono invece gravissime se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configurano altre circostanze aggravanti.

Quali sono le sanzioni e le pene introdotte con il nuovo reato di Omicidio stradale?

Si prevedono condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere), oltre alla possibilità di revoca della patente e all’arresto in flagranza di reato nei casi più gravi, non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi effettua manovre pericolose.

Con guida pericolosa si intende:

  • eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita nelle strade extraurbane);
  • attraversamento di un incrocio col semaforo rosso;
  • circolazione contromano;
  • inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Secondo il nuovo art. 589-bis del codice penale (omicidio stradale), chiunque sia responsabile – per colpa – della morte di una persona, sia ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Sono ulteriormente previste aggravanti per chi non ha la patente o gira con veicolo sprovvisto di assicurazione, ma anche se nell’incidente causa la morte di più persone (aumento fino al triplo della pena ma non oltre i 18 anni), nonché attenuanti se il fatto non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente (riduzioni fino alla metà della pena).

Chiunque sia invece responsabile per colpa di una lesione personale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime (superiori ai 40 giorni di prognosi). Chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ha invece una pena aumentata da 3 a 5 anni di carcere per le lesioni gravi e da 4 a 7 per le lesioni gravissime.
Per chi si trova in stato di ebbrezza lieve o pone in essere una guida pericolosa (eccesso di velocità, inversione di marcia, attraversamento con semaforo rosso, ecc.) invece la pena è la reclusione da un anno e mezzo a tre (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime).
Anche in questo caso se la persona accusata ha causato lesioni a più persone la pena può venire aumentata fino al triplo.

La sanzione può venire temperata quando il conducente si ferma o presta assistenza agli organi di Polizia Giudiziaria, ad esempio può non venire applicato l’arresto in flagranza di reato mentre invece rimane valido in caso dall’incidente sia derivato un delitto di omicidio colposo stradale.

Una novità molto importante è che in seguito alla condanna ricevuta viene revocata la patente, come sanzione accessoria, a chi ha commesso il fatto. Sono state apportate modifiche all’art. 222 del Codice della Strada in materia di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati, non solo nel caso di sentenza di condanna, ma anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento), sia per i reati di omicidio stradale che per le lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, introducendo automaticamente la revoca della patente di guida anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quando la patente viene revocata per le ipotesi aggravate di omicidio stradale commesso da parte del conducente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di alterazione dovuto alla assunzione di bevande alcoliche – o che, rientrando in una delle particolari categorie di conducenti previste dall’art. 186, comma 1, lett. b), c) e d) del C.d.S. provochi la morte di una persona – l’interessato non può conseguire nuovamente la patente di guida prima che siano passati almeno 15 anni dalla revoca della stessa, tale termine è elevato a 20 anni nei casi in cui il soggetto sia stato in precedenza condannato per i reati di guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, sino ad un massimo di 30 anni quando il soggetto interessato non abbia ottemperato agli obblighi di fermarsi (previsti dall’art 189 C.d.S.) e prestare assistenza in caso di incidente e si sia dato alla fuga.

Se il conducente dovesse rifiutare o non prestasse il consenso agli accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, il giudice può anche d’ufficio disporre con ordinanza motivata il prelievo coattivo di campioni biologici, (capelli, peli, mucosa del cavo orale ai fini dell’accertamento del profilo del DNA o altri accertamenti medici). Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporre il soggetto ai necessari accertamenti o prelievi e, laddove la persona rifiuti di sottoporvisi, si procede alla esecuzione in forma coattiva delle operazioni. Del decreto e delle operazioni compiute deve essere dato tempestivo avviso al difensore dell’interessato, il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa, tuttavia, impedire il compimento delle operazioni.

La rigidità della nuova normativa è chiaramente dettata dall’allarme sociale provocato dalle stragi che avvengono sempre più spesso sulle strade italiane, in molti casi provocate da guidatori sotto effetto di stupefacenti o che scappano dopo aver provocato l’incidente, per tali ragioni spetterà alla giurisprudenza, in attesa di modifiche normative, calmierare le conseguenze penali dei sinistri a seconda dei diversi casi avvenuti.

E per quanto riguarda il risarcimento in seguito ad un omicidio stradale?

La disciplina è piuttosto complessa. Per ogni tipo di approfondimento e per analizzare in maniera dettagliata i singoli casi personali vi invitiamo a contattarci.
Vi invitiamo anche a consultare la nostra sezione dedicata agli incidenti stradali.

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