Risarcimento da danni marittimi
La legislazione italiana definisce i sinistri marittimi e riconosce le normative europee (Regolamento CE 1177/2010 e 392/2009) che stabiliscono rispettivamente i diritti del passeggero e la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
Cosa sono i sinistri marittimi?
Con “sinistro marittimo” si intendono quegli eventi straordinari o dannosi che causano:
- la perdita (anche presunta) dell’imbarcazione;
- la perdita (anche presunta), il ferimento o la morte di una persona in mare;
- danni alla nave o ai componenti/attrezzature/installazioni di essa (compresi anche incidenti tra più imbarcazioni);
- anni all’ambiente marino.
Quali sono i diritti del passeggero?
In primis è bene descrivere a chi vengono riconosciuti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo CE 1177/2010. Quest’ultimo infatti si applica ai passeggeri (compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta) che viaggiano via mare e per vie navigabili interne a bordo di:
- compagnie marittime il cui porto d’imbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro;
- compagnie marittime il cui porto d’imbarco sia situato fuori dal territorio di uno Stato membro;
- un’imbarcazione il cui porto di sbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro (a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’UE);
- una crociera il cui porto d’imbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro.
Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.
Essi includono:
- rimborso o trasporto alternativo in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
- assistenza adeguata (ad esempio pasti, bevande e, se necessario, sistemazione per un massimo di tre notti) in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
- compensazione di importi compresi tra il 25% e il 50% del prezzo del biglietto in situazioni di ritardo all’arrivo o cancellazione del viaggio;
- trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone con disabilità e a mobilità ridotta sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
- informazioni adeguate sulle modalità di viaggio per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;
- introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;
- istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di far rispettare i diritti sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l’applicazione di sanzioni.
Quali le responsabilità dei vettori in caso di incidenti?
l Regolamento CE 392/2009 disciplina il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione.
- quando un’imbarcazione trasporta più di 12 persone è obbligata a sottoscrivere un’assicurazione, o altra garanzia finanziaria, a copertura delle responsabilità previste per morte o lesioni personali dei passeggeri. Il limite dell’assicurazione obbligatoria non deve essere inferiore a 250.000 dsp (circa 310.000 euro) per ciascun passeggero, per ogni singolo evento;
- in caso di morte o di lesioni personali subite dai passeggeri si prevede un sistema di responsabilità a doppio livello. Da un lato è prevista in capo al vettore una responsabilità sia di tipo colposo che di tipo ‘oggettivo’, differenziata a seconda dell’entità del danno subito. Dall’altro lato, viene adottato un ulteriore criterio, ossia la causa del danno, concetto che coincide con la definizione di sinistro marittimo. Nella definizione di sinistro marittimo sono espressamente ricompresi i casi di: naufragio, capovolgimento, collisione o incaglio della nave, nonché un’esplosione, un incendio o un difetto della nave stessa.
In caso di sinistro marittimo, il Regolamento Europeo prevede in capo al vettore una responsabilità di tipo ‘oggettivo’ restando, quale unica prova liberatoria, la dimostrazione che l’evento dannoso sia dovuto ad un atto di guerra, atto d’ostilità, una guerra civile, un’insurrezione o un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile; oppure che il danno sia stato interamente causato da un atto o da un’omissione di un terzo.
Nell’ipotesi in cui, invece, i danni ai passeggeri non siano conseguenza di un evento riconducibile alla definizione di sinistro marittimo, la responsabilità prevista, qualunque sia l’ammontare del danno, è sempre di tipo colposo (entro il limite del massimale risarcitorio di 400.000 dsp, circa 496.000 euro). In questo caso, l’onere di provare la colpa o la negligenza del vettore incombe sul danneggiato; - quando si parla di perdita o danni subiti è incluso anche il danno economico derivante dalla mancata restituzione dei bagagli, entro termini ragionevoli, dal momento dell’arrivo della nave. In caso di perdita o danneggiamento del bagaglio, il vettore è tenuto a rispondere nel caso in cui l’evento dannoso sia imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del vettore sono presunte quando i danni siano stati causati da un incidente marittimo. Il vettore sarà inoltre ritenuto responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano (bagagli consegnati) a meno che non provi che l’evento dannoso non sia imputabile a sua colpa o negligenza.
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