Controversa la richiesta di risarcimento danni in caso di incidente con airbag non funzionanti.
Una recente sentenza della Cassazione ha discolpato un marchio distributore di auto in quanto non produttore delle stesse.
Il caso
Il conducente e il terzo trasportato hanno subito danni in seguito ad un incidente stradale nel quale hanno urtato con l’auto contro un guard rail e, nell’impatto, né gli airbag né le cinture di sicurezza hanno funzionato a causa di un difetto di fabbricazione.
La Corte d’Appello ha sentenziato che le persone lese ricevessero un risarcimento danni dal marchio distributore della vettura, il quale però ha fatto ricorso in Cassazione forte del fatto che erroneamente la Corte di merito l’avesse considerata produttrice del veicolo coinvolto nel sinistro.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che, per il risarcimento dei danni causati dal prodotto, viene considerato produttore anche colui che si presenta come tale “apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto“. Inoltre, a livello internazionale, i marchi sono registrati dalla società capogruppo per poi essere utilizzati da tutte le società che ne fanno parte.
Il caso in esame però presentava una sfaccettatura differente: la società chiamata in causa aveva sì apposto il proprio marchio sopra la vettura, motivo per cui è stata erroneamente equiparata dalla Corte d’Appello al produttore, ma nella realtà dei fatti era solo mera distributrice in Italia del marchio.
Dunque, hanno errato i giudici di merito ad equiparare il distributore in Italia al produttore dell’autovettura. Pertanto la Suprema Corte ha cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame.