Il Ministero dell’Istruzione è stato condannato dalla Corte di Cassazione al risarcimento danni in seguito al decesso di un alunno, travolto tragicamente da uno scuolabus.
Nonostante il ricorso del Ministero, la Corte Suprema ha confermato la sentenza, condannandolo al risarcimento danni, valutati in 7.800 euro.
La vicenda
All’uscita da scuola, il ragazzo è rimasto incastrato nelle porte dello scuolabus, trascinato e poi travolto dallo stesso, senza che il conducente si accorgesse di nulla.
In seguito alla tragedia, la famiglia ha citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione per risarcimento danni. La negligenza dell’insegnante è stata identificata come la causa dell’incidente poiché, non avendo prestato sufficiente attenzione, l’insegnante avrebbe infatti esortato il conducente a partire, convinta che tutti gli alunni fossero a bordo del mezzo.
Con la sentenza 10516/2017 la Corte di Cassazione ha confermato che, essendo l’insegnante un rappresentante esecutivo dei compiti istituzionali del Ministero, il Ministero stesso risultasse quindi responsabile delle inadempienze dell’insegnante nel garantire la protezione e vigilanza degli alunni.
Il ricorso
A nulla è valso il ricorso dell’istituzione: nonostante il fatto si sia svolto alla fine delle lezioni e fuori dai cancelli dell’istituto, la Cassazione non ha esitato a respingere il ricorso del Ministero invocando “la normativa di correttezza e buona fede cui risalgono i cosiddetti doveri di protezione che l’istituto scolastico e ciascun insegnante assume nei confronti di ciascun alunno, compreso quello di non perdere la vigilanza sui minori, fintanto che il Comune non ne abbia in concreto e di fatto assunto il controllo”.