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Ammalarsi in ospedale


Ammalarsi in ospedale
25 Gennaio 2019

Tirocinante richiede risarcimento danni all’ente ospedaliero

Luca R. ci chiede consiglio riguardo un episodio da lui vissuto in ospedale.
Il nostro lettore si è trovato a svolgere un periodo lavorativo in qualità di infermiere presso una struttura ospedaliera in cui, nonostante avesse ricevuto il vaccino dall’ente ospedaliero, ha comunque contratto una malattia. Luca ci ha contattati per capire se il suo caso potesse avere basi solide per ottenere un risarcimento danni da parte dell’ospedale.

Caro Luca,
per chiarire al meglio ciò che la legge sostiene in merito a situazioni simili alla tua, vorremmo sottoporti una recente sentenza (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 31873/18; depositata il 10 dicembre) che discute un caso molto simile a quello che ci hai esposto.

Il soggetto di questa sentenza è una studentessa di infermieristica che ha contratto una malattia mentre svolgeva un tirocinio all’interno di un ospedale. La ragazza, in seguito a questa vicenda, si è rivolta al Tribunale chiedendo un risarcimento danni nei confronti dell’ente ospedaliero, ma il Tribunale ha respinto la domanda.

Nonostante la richiedente sia ricorsa in Appello, il risarcimento non è stato riconosciuto dal momento che, secondo i giudici, l’ospedale non si è comportato in modo negligente ma, al contrario, ha tutelato la salute della ragazza somministrandole la profilassi della malattia prima di farle iniziare l’attività di tirocinio.

La tirocinante quindi, non soddisfatta della sentenza, ha fatto ricorso anche in Cassazione.
Questa vicenda è stata valutata dagli Ermellini in base alle normative dell’antinfortunistica, che obbligano imprenditori e pubbliche amministrazioni a garantire la sicurezza non solo dei lavoratori assunti ma anche di tutti i soggetti che orbitano all’interno dei luoghi di lavoro, indipendentemente dal ruolo che svolgono.

Sulla base di ciò, purtroppo, ci sembra non ci siano margini per avanzare una richiesta di risarcimento danni, proprio perché il tuo rapporto di lavoro – come quello della tirocinante della sentenza citata – è regolato dal “principio della responsabilità contrattuale e risarcitoria ex artt. 1218 e 2087 c.c. laddove vi sia un inadempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e da ciò derivi causalmente una lesione alla persona”.

Nel caso della sentenza in questione, e probabilmente quindi anche nel tuo caso Luca, non può essere imputata al datore di lavoro alcun tipo di negligenza poiché l’ospedale ha messo in atto tutte le misure di sicurezza richieste dalla legge. In altre parole, l’ospedale è esente da colpa dato che ha somministrato regolarmente il vaccino alla ragazza: non può essere accusato di essere responsabile per la resistenza al vaccino di quest’ultima.

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