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Buca stradale


Buca stradale
5 Giugno 2019

Motociclista cade, risarcimento danni

Nel catanzarese, a bordo della stessa moto, due persone si ritrovano coinvolte in un incidente stradale causato da una buca nel manto stradale, poco visibile in quanto piena di acqua e su una strada buia.

Avanzata richiesta di risarcimento danni da parte dei danneggiati, questa viene prima accolta dal Giudice di prime cure, poi – in seguito al ricorso effettuato dal Comune – viene respinta in secondo grado di giudizio. Anzi, la Corte d’Appello riconosce la responsabilità in capo al conducente della moto sulla base del fatto che costui avrebbe dovuto conoscere bene la stradina, essendo nei pressi della sua abitazione. Inoltre la Corte afferma che il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità per evitare la buca.

I due danneggiati decidono di effettuare un ricorso in Cassazione.
La Cassazione riferisce che il giudizio operato dalla Corte d’Appello sia stato un “giudizio controfattuale”, ossia un giudizio ipotetico che si pone come alternativo ad un fatto certo o sufficientemente probabile. In questo caso, tale giudizio lo si intende relativo alla velocità del ciclomotore. Il Giudice d’Appello aveva ipotizzato che il danneggiato avrebbe dovuto moderare la velocità per evitare la buca, dando, così, per certo che lo stesso non lo avesse fatto e basando dunque la sua sentenza su ciò.
La Suprema Corte inoltre osserva come, nel caso concreto, non risulti che la velocità del conducente fosse elevata o non adeguata alle condizioni della strada, non potendo desumere ciò da alcun elemento allegato in giudizio. Per questo motivo il giudizio precedente è da ritenersi irregolare. Inoltre gli Ermellini hanno sottolineato che la vicinanza della buca ai luoghi frequentati solitamente dal danneggiato può far presumere sì la conoscenza della stessa, ma non può costituire l’unico elemento utile a prevedere ed evitare l’evento, poiché andrebbe valutato insieme ad altre circostanze note.

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