Nessun risarcimento da caduta causata per volontaria esposizione al pericolo
Una brutta disavventura quella accaduta ad un anziano nell’aprile del 2001 all’interno di un parco condominiale. L’anziano malcapitato, dopo essersi incamminato per una strada in salita, è caduto rovinosamente a causa di cumuli di neve presenti sul terreno. La caduta gli ha procurato la rottura del femore sinistro in seguito alla quale l’incidentato ha presentato richiesta di risarcimento danni.
Il richiedente ha avvalorato la pretesa di risarcimento, sostenendo di essere caduto per via della cattiva manutenzione della strada da parte del condominio ma il Tribunale ha respinto con fermezza la richiesta: malgrado la presenza effettiva di neve sul percorso, il Tribunale ha comunque imputato l’incidente alla condotta dell’anziano signore, sostenendo che la pericolosità della strada è divenuta decisiva “per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato”.
Anche il ricorso in Cassazione ha prodotto gli stessi risultati (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 31540/18; depositata il 6 dicembre).
I Giudici della Corte di Cassazione hanno infatti confermato la Sentenza del Tribunale. In base alla loro valutazione, la decisione di avventurarsi sulla strada scoscesa nonostante la presenza di neve, ha reso il danneggiato colpevole di “volontaria e consapevole esposizione al pericolo” dal momento che esistevano “agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi”: in altre parole, non può essere colpa del condominio se il malcapitato ha deciso consapevolmente di esporsi al rischio di caduta.