Chi attraversa la strada col cellulare ha torto
Attraversare la strada guardando il cellulare, oltre ad essere pericoloso, vi mette anche nella condizione di torto qualora veniate investiti.
Se un pedone infatti dovesse venire investito, mentre attraversa la strada distratto dal cellulare, è responsabile per l’80% del suo investimento perché viola le normali regole di prudenza, oltre a diventare un ostacolo così improvviso per il conducente da non essere evitabile.
Così si è espresso il Tribunale di Trieste in una recente sentenza (n. 380/19, depositata il 7 giugno).
Il caso legato alla sentenza ha visto una donna citare in giudizio sia il conducente, sia il proprietario della vettura che la aveva investita mentre attraversava la strada per salire sull’autobus, sia il Fondo di garanzia per le vittime della strada (di seguito FGVS). La vettura ha investito la donna mentre stava superando l’autobus, in sosta per far salire i pendolari, causandole diversi traumi agli arti inferiori.
La compagnia assicuratrice designata dal FGVS per il caso specifico ha contestato la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dei danni, chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace ha respinto la domanda della donna, la quale ha fatto quindi ricorso in Appello.
Nonostante l’articolo 2054 del Codice Civile preveda che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, la Corte d’Appello ha però sottolineato che la suddetta prova liberatoria non per forza deve dimostrare che il conducente abbia tenuto un comportamento privo di colpe, bensì può risultare anche dal fatto che il comportamento della vittima sia stato il fattore causante esclusivo dell’incidente e comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Nel caso in questione la Corte ha dichiarato che la condotta del pedone – che ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente veicoli, inosservante sia delle regole sulla circolazione stradale sia di quelle di comune prudenza – è incontrovertibilmente colposa.
Ecco perché il Tribunale di Trieste ha dunque attribuito l’80% di colpa al pedone e il restante 20% al conducente dell’auto.
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