“Sul danneggiato incombe un onere di collaborazione con l’assicurazione”.
Questo è quanto confermato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione mediante la sentenza n. 1829/18, depositata lo scorso 25 gennaio.
Un ciclista investito da un’auto si è rifiutato, dietro richiesta della compagnia assicuratrice, di mettere a disposizione la propria bicicletta al fine di consentire il corretto svolgimento di una perizia comparativa tra i segni presenti su questa e sull’autovettura coinvolta.
Applicando quanto sancito dagli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, che stabiliscono, oltre ai termini e tempi idonei per la formulazione di un’offerta da parte dell’assicuratore, un dovere di collaborazione in capo al danneggiato, il Giudice di Pace aveva in prima istanza respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal ciclista.
Decisione confermata nel successivo giudizio d’appello dal Tribunale, che ha accolto l’eccezione (formulata già in primo grado) della assicurazione relativamente all’improcedibilità della domanda risarcitoria.
A nulla è servito il tentato ricorso da parte del ciclista in Cassazione. La Terza Sezione ha infatti confermato la correttezza della motivazione del Giudice d’appello che aveva ritenuto non superata dall’attore la prova di aver adempiuto all’onere di dimostrare il rispetto delle condizioni di procedibilità.
Ne consegue che il danneggiato è sempre tenuto a cooperare con l’assicuratore per permettergli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio. In caso contrario non avrà diritto ad alcun risarcimento.