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Condanna per guida in stato d’ebbrezza anche da fermi


Condanna per guida in stato d’ebbrezza anche da fermi
27 Novembre 2019

In una recente sentenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 41457/19; depositata il 9 ottobre) si è espressa per il caso di un uomo condannato per guida in stato d’ebbrezza anche se fermato dopo aver parcheggiato il proprio motociclo.

Il caso

Un uomo, dopo essere stato visto alla guida di un motociclo, è stato fermato – una volta parcheggiato il mezzo – dagli agenti della Polizia e si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico richiesto dai poliziotti, offendendoli anche in presenza di altre persone.
I giudici di merito hanno condannato l’uomo per il suo comportamento e per il rifiuto al test.
Il caso è poi arrivato in Cassazione in quanto l’imputato aveva denunciato una violazione di legge per aver, la Corte territoriale, erroneamente confermato la sua condanna nonostante fosse stato fermato dopo aver parcheggiato il suo motociclo, dovendo dunque essere considerato, a suo dire, un mero pedone e non un conducente di un veicolo.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte ribadisce alcuni presupposti per la condanna al reato di guida in stato di ebbrezza:

  • l’art. 186, comma 7, del Codice della Strada sanziona la condotta del conducente di un mezzo che si rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti di Polizia in caso di incidente stradale o quando si abbia comunque motivo di ritenere che il conducente medesimo si trovi in uno stato di alterazione psicofisica dovuto dall’assunzione di alcol;
  • con il termine conducente si indica colui che guida o ha guidato un veicolo nella fase in cui le capacità percettive o reattive possono essere condizionate in modo negativo dalla precedente assunzione di bevande alcoliche;
  • la “fermata” costituisce una fase della circolazione. Motivo per cui risulta del tutto irrilevante se il veicolo condotto dall’imputato fosse fermo o in moto al momento dell’effettuazione del controllo.

Nel caso in esame, proprio sulla base di tali presupposti, è stato rilevato che l’imputato era sì stato fermato dagli agenti di Polizia dopo che il motociclo era stato parcheggiato, ma anche immediatamente dopo che il sistema di videosorveglianza della piazza lo aveva ripreso alla guida del suo motociclo nella piazza stessa.

 

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