La validità del contrassegno RCA e il risarcimento danni
Dopo aver portato la propria automobile presso una concessionaria, un uomo ha ricevuto dalla stessa un’auto sostitutiva, assicurata per 5 giorni. Dato che il tempo di riparazione dell’auto di proprietà si era protratto oltre i 5 giorni, la concessionaria ha esteso la copertura assicurativa dell’auto sostitutiva per ulteriori 5 giorni. In questo passaggio di prolungamento della polizza, però, nel contrassegno è stato scritto correttamente il nome della vettura ma è stata indicata per errore una targa sbagliata.
Proprio in questi 5 giorni, il conducente è stato responsabile di un incidente stradale che ha coinvolto una madre e il figlio minore.
I danneggiati hanno ovviamente proceduto con una richiesta di risarcimento danni. In primo grado di giudizio hanno avanzato domanda risarcitoria per i danni subiti nell’incidente stesso nei confronti sia del conducente dell’auto sia della compagnia assicuratrice.
I giudici non hanno però riconosciuto valida la richiesta risarcitoria in quanto hanno escluso la sussistenza di un rapporto assicurativo valido ed efficace in forza della polizza stipulata tra la concessionaria e la compagnia assicuratrice per la vettura coinvolta nel sinistro.
Infatti, per la Corte territoriale, la polizza in questione non poteva durare più di 5 giorni consecutivi.
I danneggiati hanno dunque proseguito l’azione legale facendo ricorso in Corte di Cassazione, denunciando un errore di diritto del giudice della Corte d’Appello.
La Cassazione evidenzia che sia necessario partire da un consolidato orientamento giurisprudenziale: il rilascio del contrassegno assicurativo RCA da parte dell’assicurazione vincola quest’ultima a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, anche quando il premio assicurativo non sia stato pagato o il contratto non sia efficace. Questo in quanto si tutela in primis il danneggiato: ciò che conta è dunque l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Proprio in relazione a ciò gli Ermellini affermano che, nel caso di specie, l’autenticità del contrassegno è indiscussa ed inoltre l’errore materiale, come quello relativo alla targa, non inficia la validità dello stesso in quanto vi sono ulteriori segni distintivi, come la cilindrata e l’indicazione della compagnia assicuratrice. Ed essendo poi il numero di polizza praticamente lo stesso di quello relativo ai primi 5 giorni di copertura non si può non dare atto che emerge il comportamento colposo della compagnia assicurativa quando ha rilasciato il secondo contrassegno senza notare l’errore materiale in esso contenuto.
La Cassazione pertanto accoglie il ricorso (sentenza n. 14891/19; depositata il 31 maggio).
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