Guard rail deformato, motociclista perde un braccio: risarcimento parziale del Comune
In seguito ad un incidente stradale, un motociclista ha subito l’amputazione di un braccio.
La dinamica dell’incidente lo ha visto perdere il controllo della moto e, in fase di caduta, prendere contro ad un guard rail deformato e in posizione anomala. L’impatto con il guard rail è stato responsabile del taglio al braccio e della successiva amputazione.
Nonostante l’incidente stradale fosse responsabilità del motociclista che, appunto, ha perso il controllo del proprio mezzo, in prima istanza il Tribunale ha deciso di condannare il Comune, gestore della strada, al risarcimento danni nei confronti del motociclista che aveva subito lesioni gravi causate dalla caduta.
Il Comune ha però fatto ricorso e, in secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello ha completamente ribaltato la decisione di primo grado: secondo la Corte non era riconoscibile la responsabilità del Comune sia perché non vi era prova del nesso causale tra le alterazioni del manto stradale e la caduta del motociclista, sia perché era stato escluso che l’esistenza di un guard rail difettoso potesse aver avuto incidenza causale con la grave lesione del ragazzo.
Il motociclista ha però deciso di ricorrere in Cassazione (terzo grado in giudizio) contro tale sentenza. La Cassazione con ordinanza n. 22801, depositata il 29 settembre, ha ritenuto corretto il ragionamento fatto dalla Corte d’Appello là dove ha parlato di mancanza di nesso causale tra la condizione della strada e il verificarsi dell’incidente. La stessa Cassazione non ha però ritenuto che anche le conseguenze anomale, causate dal guard rail difettoso, restassero a carico del danneggiato.
Infatti, secondo la Corte, in tema di responsabilità civile, un evento dannoso può essere ricondotto a più fattori causali. In questo caso il fattore causale attribuito al guard rail danneggiato ha provocato conseguenze più gravi rispetto a quelle che si sarebbero verificare in sua assenza. Per questo motivo il Comune, in qualità di gestore della strada, è risultato parzialmente responsabile per l’aggravamento delle conseguenze derivanti dall’incidente stradale in quanto non ha eliminato la fonte di pericolo.
altri articoli da
-
Stagione 2024: Infortunistica Tossani sempre al fianco di Maximilian Sontacchi
Anche quest’anno, la partnership tra Infortunistica Tossani e Maximilian Sontacchi continua, promettendo una stagione ricca di emozioni e sfide nel mondo del motorsport. Anc… -
TanExpo 2020 rimandata all’anno prossimo: ecco le date ufficiali
L’edizione 2020 di Tan Expo, la fiera che offre un panorama internazionale sulle novità del settore funerario che si svolge a Bologna nel complesso di BolognaFiere, è stata post… -
Il nuovo spot di Infortunistica Tossani
Siamo sulle reti Mediaset con il nuovo spot di Infortunistica Tossani! Dopo la messa in onda dello spot radio, è disponibile ora anche la versione video, ambientata interamente … -
Condanna per guida in stato d’ebbrezza anche da fermi
In una recente sentenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 41457/19; depositata il 9 ottobre) si è espressa per il caso di un uomo condannato per guida in stato d’ebbrezza anch… -
Scappa dopo incidente: condannato
Il conducente di un furgone, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato dal luogo del sinistro. Lo stesso, collegat… -
Urta contro un basolo, la colpa non è del Comune
Molto lo spavento per un automobilista che, mentre è alla guida della propria auto in provincia di Lecce nel maggio 2011, si trova in mezzo alla strada un basolo staccatosi dal …