Incidente stradale mortale: cause e concause nel processo
La Cassazione ha depositato lo scorso 18 marzo la sentenza riguardante un caso di incidente stradale mortale avvenuto su una strada statale pugliese, risalente a 10 anni fa.
L’episodio
Un’automobile – condotta in maniera non di certo irreprensibile del guidatore – sbandando ha provocato un incidente stradale dalle conseguenze mortali per se stesso e per altre 2 persone, ferendone una quarta. Il motivo? La presenza di una grossa pozza d’acqua.
I gradi di giudizio
In primo grado il Giudice ha condannato un dirigente della Provincia di Bari, ente proprietario della strada e un capo cantoniere, addetto alla vigilanza su quel tratto di strada ordinaria e quindi su quell’asfalto.
Decisione completamente ribaltata in Appello: la Corte barese ha ritenuto che a provocare l’incidente non fosse stato il fenomeno dell’aquaplaning legato alla pozzanghera, quanto invece il fatto che il conducente di una delle due autovetture avesse assunto sostanze stupefacenti, fosse alla guida di un veicolo con gomme lisce e marciasse a velocità superiore ai limiti di circolazione per quel tratto di strada.
Le parti civili, deluse dalla decisione di secondo grado, sono insorte.
Due visioni completamente agli antipodi, che fanno sorgere dovute domande sulla effettiva responsabilità dell’accaduto.
L’incidente si è verificato ad esclusiva causa della condotta di guida censurabile di una delle vittime del sinistro? Oppure è stato cagionato dalla presenza della pozzanghera responsabile quindi dello sbandamento di una delle due vetture? Oppure ancora da entrambi i fattori?
Rispondere a questa domanda e sciogliere la questione di cause/concause è fondamentale per valutare e determinare il capo civile del risarcimento del danno. Proprio in quest’ottica, dopo essere ricorsi in Cassazione, quest’ultima ha annullato la sentenza impugnata e rinviato tutto al Giudice civile competente per valore.
Questo accompagnando il rinvio con il seguente principio: “La condotta colposa della vittima di un sinistro stradale costituisce causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso, soltanto se risulta del tutto eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile. In particolare, occorrerà verificare, per attribuire valore di causa da sola sufficiente, che detta condotta sia estranea all’area del rischio gestita dal titolare della posizione di garanzia.”
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