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Incidenti stradali di cittadini residenti all’estero in Italia. Ha senso richiedere un risarcimento danni?


Incidenti stradali di cittadini residenti all’estero in Italia
9 Maggio 2017

Una sentenza esemplificativa di come dovrebbe applicarsi la legge italiana in questi casi

Molti stranieri che subiscono un incidente stradale in Italia sono preoccupati di come possa agire la legge in seguito ad una richiesta di risarcimento danni. Probabilmente molti hanno il timore di non venire risarciti, e dunque tutelati, poiché cittadini di altri paesi. Timore più che lecito, dato l’atteggiamento di molte compagnie assicurative che, in questi casi, mirano a risarcire un danno minore, quantificando il danno sulla base delle diverse condizioni socio-economiche dello straniero in patria.

Fortunatamente però, la legge italiana è stata molto chiara in merito e, con la sentenza esemplare 12221 del 12 giugno 2015, ha definito senza riserve come debbano essere gestite le richieste di risarcimento effettuate da stranieri che hanno subito un incidente stradale in Italia.

L’atteggiamento della giustizia italiana nella sentenza 12221

Il caso in questione riguarda un minore che, durante una vacanza nei pressi di Milano, è stato vittima di un incidente stradale riportando lesioni gravissime. I genitori del minore hanno agito in giudizio quindi contro l’impresa assicurativa dell’autobus sul quale viaggiava il figlio, nella speranza di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti.

La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda dei genitori ma, la Corte di appello, in riforma della sentenza del primo giudice, ha accolto la richiesta risarcitoria e di conseguenza ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del minore, nonché quello “riflesso” dei genitori per la macrolesione subita dal figlio.

Nonostante ciò, l’impresa assicuratrice dell’autobus ha deciso di fare ricorso in Cassazione, censurando la sentenza della Corte di appello milanese in quanto, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, aveva ritenuto di applicare i “parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia, con riferimento ad un danno sofferto da soggetti residenti all’estero e, quindi, in un diverso contesto socio-economico”.

La svolta della Cassazione nel suo recente orientamento

La Cassazione però, con sentenza del giugno 2015 (12 giugno 2015, n. 12221) ha respinto con fermezza le ragioni del ricorso. La Cassazione in questo modo ha mandato un chiaro messaggio di questo suo recente orientamento in cui “nega ogni rilevanza al luogo di residenza del danneggiato (sia esso la vittima primaria, che i suoi congiunti, in caso di macrolesione o decesso della vittima primaria) ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento”.

Sicuramente un grande passo avanti verso il principio di rispetto del valore della persona, che essa sia cittadina italiana o straniera.

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