Incidenti stradali e pedoni
Quali obblighi devono rispettare i conducenti?
Come ci rammenta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22033/2018, nonostante i pedoni possano attuare un comportamento sprovveduto, i conducenti sono comunque obbligati a prestare particolare attenzione alla strada affinché sia possibile avvistare il pedone in tempo da poter adottare le dovute precauzioni per prevenire i rischi di sinistro.
La sentenza
Il caso preso in esame rappresenta proprio l’esempio perfetto di applicazione dell’affermazione precedente. La vicenda coinvolge un motociclista che, in seguito all’investimento di un pedone che aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, contesta la dinamica dei fatti come ricostruita dai giudici di merito.
La difesa sostiene che la causa dell’incidente, rivelatosi mortale a causa delle ferite riportate dalla vittima, non si possa imputare ad una distrazione del motociclista ma ad uno scorretto comportamento del pedone poiché aveva attraversato fuori dalle strisce passando attraverso due autovetture parcheggiate.
La responsabilità del conducente del veicolo
La Corte tuttavia, dopo aver prodotto una precisa ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, conferma la responsabilità del centauro nonostante vi fosse stato un comportamento imprudente della vittima.
Gli Ermellini rimarcano l’obbligo dei conducenti di veicoli a prestare attenzione secondo le norme espresse nell’art. 140 del Codice della Strada: tali norme determinano che ogni conducente ha “l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Viene dunque identificato dalla Corte un obbligo di attenzione che il motociclista della sentenza avrebbe disatteso: la strada era pulita, regolare e asfaltata, la visibilità era buona poiché si trattava di una strada ben illuminata, le condizioni meteorologiche erano buone, il limite di velocità era di 30 km/h.
Se il motociclista avesse rispettato l’obbligo di attenzione, hanno constatato gli Ermellini, sarebbe stato possibile rilevare sul luogo dell’incidente tracce di frenata del veicolo e/o di segni di scivolamento prima dell’impatto. L’assenza di questi due elementi ha portato la Corte alla logica conclusione che l’uomo abbia tenuto un comportamento imprudente e una condotta di guida non adeguata, tali da non riuscire ad evitare il sinistro per tempo. “Se il conducente avesse osservato gli obblighi di diligenza e attenzione nella guida dell’autovettura – spiegano i giudici – si sarebbe trovato non solo nella possibilità di avvistare la vittima, ma anche in quella di osservarne per tempo i movimenti in modo da evitare l’impatto rivelatosi letale”.
Incidente stradale: quando è colpa del pedone?
Il semplice fatto che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali non implica che questo gesto possa ritenersi un evento eccezionale, atipico, imprevedibile da poter essere considerato da solo causa esclusiva del sinistro stradale.
La circostanza che vede pedoni attraversare la strada fuori dalle strisce o attardarsi sulla carreggiata durante l’attraversamento, infatti, fa parte di quei rischi tipici e quindi prevedibili della circolazione stradale.
Dunque, quando si tratta di reati colposi (omicidio o lesioni) correlati alla circolazione stradale, il conducente di una vettura non è responsabile solo quando la condotta della vittima si configura come vera e propria causa eccezionale, non prevista né prevedibile, che da sola è sufficiente a dar luogo all’incidente.
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