Infortunio sportivo a scuola
Cade giocando a pallamano: nessuna responsabilità imputabile alla scuola
Spesso si crede erroneamente che, qualora un alunno si faccia male mentre si trova tra le mura scolastiche, la responsabilità di risarcimento sarà comunque della scuola.
La sentenza della Cassazione, emessa n. 9983/19 del 10 aprile 2019, contraddice però questa supposizione.
Infortunio durante una partita di pallamano
Durante un torneo scolastico di pallamano uno studente cade urtando una panchina. Lo scontro provoca allo sfortunato giocatore delle lesioni alla bocca: per questa ragione i genitori del ragazzo decidono di procedere per vie legali, richiedendo all’istituto un risarcimento danni.
Il caso viene dunque valutato in primis dal Tribunale e, in secundis, dalla Corte di Appello. Entrambi decidono di respingere la richiesta di risarcimento avanzata dai coniugi.
La vicenda viene infine sottoposta al giudizio della Terza Sezione della Cassazione Civile la quale non può fare altro che concordare con le precedenti sentenze emesse.
Ma per quale ragione?
La motivazione principale è descritta attraverso la formula della “ripartizione dell’onere della prova”. In altre parole, per valutare la responsabilità della scuola in merito ad un infortunio, non è da considerarsi sufficiente che l’incidente sia avvenuto su suolo scolastico ma vanno altresì considerate altre due principali variabili:
- che l’infortunio sia stato causato da un comportamento illecito di un altro studente;
- che la scuola non si sia occupata di applicare le misure necessarie a garantire la sicurezza degli alunni.
Oltre al fatto che queste due possibilità non sono applicabili al caso in questione, la Cassazione ha ritenuto importante considerare che l’atto non è stato eseguito con la precisa volontà di ledere ma risulta essere una conseguenza fortuita alle “fisiologiche modalità di gioco della pallamano” dato che il ragazzo è scivolato nell’atto di rincorrere un avversario.
Per queste ragioni la Corte non ha potuto far altro che confermare la sentenza e negare dunque il risarcimento richiesto.
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