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Responsabilità medica: risarcimento danni per comprovata inutilità di un intervento chirurgico


Responsabilità medica
29 Maggio 2017

Un intervento chirurgico che non risolve il problema del paziente, sebbene eseguito a regola d’arte e senza causare danni peggiorativi, può essere causa di richiesta di risarcimento danni.

La motivazione? “Ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica della persona”.
A stabilirlo con fermezza è stata la Corte di Cassazione con sentenza n. 12597/17 del 19 maggio 2017.

Come gestisce la legge la responsabilità medica quando un intervento non migliora la condizione fisica del paziente?

Il caso emblematico che vi sottoponiamo oggi riguarda la paziente di una casa di cura privata che, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico alla spalla, ha richiesto un risarcimento danni per non aver ottenuto i miglioramenti post operatori sperati.
La spalla non ha mostrato giovamento, ma la paziente ha comunque subito il trauma psico-fisico per essere stata sottoposta alle fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, nonché il dolore successivo sofferto. Per queste ragioni, in seguito al rigetto della Corte d’appello di Napoli della richiesta di risarcimento danni, è stato accordato alla donna il ricorso dalla Cassazione.

Responsabilità medica nell’esatto adempimento della prestazione sanitaria

L’obbligazione sanitaria consiste nella prestazione di cure aventi finalità palliative, terapeutiche, riabilitative”: con questa affermazione la legge identifica, nelle prestazioni professionali come quelle mediche, “l’osservanza delle regole relative all’arte esercitata al fine di un esatto adempimento della stessa”. L’esatto adempimento della prestazione però non si limita soltanto alla corretta esecuzione di un intervento e al mancato peggioramento delle condizioni del paziente. Il termine infatti include anche che l’intervento sia preceduto dalle condizioni di preparazione necessarie per il successo dello stesso, ovvero per la rimozione della patologia, e che ad esso segua una terapia riabilitativa parimenti necessaria per la sua buona riuscita.
In questo specifico caso, la casa di cura non ha adempiuto in toto ai suoi obblighi poiché ha omesso di applicare i due comportamenti sopra citati, rendendo l’intervento inutile, nonostante la bontà della tecnica impiegata per eseguirlo. Questo ha portato alla donna una lesione ingiustificata della sua sfera psico-fisica creandole un danno-conseguenza di natura non patrimoniale.

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