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Stesso risarcimento danni per coppia di fatto o sposata


Stesso risarcimento danni per coppia di fatto o sposata
19 Giugno 2019

Un uomo perde la vita in un incidente stradale e la compagna di fatto avanza richiesta di risarcimento danni.
Nella vicenda è intervenuta anche la Corte di Cassazione in merito ai diritti di una convivenza more uxorio, ossia un rapporto di convivenza dotato di stabilità e intensità affettiva assimilabili a quelli di un rapporto matrimoniale.

Il caso

Dopo l’incidente, la Corte d’Appello di Roma ha liquidato, in favore della convivente della vittima, i danni da lei subiti a seguito della perdita del compagno. La stessa Corte però ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai figli della donna e ha riconosciuto il risarcimento danni in circa la metà del valore minimo riconoscibile ad una coppia sposata.

La donna decide dunque di impugnare la sentenza facendo ricorso in Cassazione, appellandosi al fatto di aver ottenuto una liquidazione del danno penalizzante rispetto al parametro ordinariamente seguito per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale.

La sentenza della Cassazione

Gli Ermellini colgono l’occasione della suddetta vicenda per sottolineare come, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, sia necessario fare riferimento alle tabelle di Milano. Queste ultime, ai sensi dell’art. 1226 c.c., costituiscono parametro per la valutazione equitativa (ossia la valutazione fatta secondo equità dal giudice, cioè quella operata senza applicare norme di diritto specifiche) e prevedono espressamente l’equiparazione tra convivenza more uxorio e convivenza coniugale fondata sul matrimonio.

Nel caso di specie, nonostante la Corte d’Appello di Roma abbia dichiarato di volersi uniformare alla misure di liquidazione previste dalle tabelle di Milano, ha tuttavia fissato il risarcimento a favore della convivente del defunto in un importo pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare. La Corte d’Appello ha giustificato questa scelta affermando che i tempi del normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione sono molto più ampi nell’ambito delle convivenza di fatto rispetto a quelli vissuti da una coppia unita in matrimonio.

Secondo la Cassazione, la motivazione addotta dalla Corte capitolina, risulta fondata su una “specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio” e risulta dunque in contrasto con i criteri adottati dalle tabelle di Milano che espressamente prevedono l’equiparazione tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio.
Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14746/19, depositata il 29 maggio 2019, accoglie il ricorso e rimanda il caso in Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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