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Risarcimento danni: no della Cassazione alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo equità pura


Risarcimento danni no della Cassazione
12 Giugno 2017

Il risarcimento di un danno non patrimoniale deve essere determinato applicando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

A stabilire questo procedimento è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12470/17 depositata il 18 maggio, non consente il risarcimento del danno non patrimoniale attraverso una liquidazione secondo equità pura.

Cos’è un danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale equivale alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti di un soggetto che siano differenti da quelli economicamente valutabili. Con danno non patrimoniale si intendono il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.

  • Danno biologico: si intende quella lesione fisica temporanea o permanente che influisce sull’integrità pisco-fisica della persona che subisce il danno tanto da avere un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata (questo a prescindere dalla possibilità della persona stessa di produrre reddito).
  • Danno morale: si intende la sofferenza soggettiva – transitoria o permanente – subita dalla persona danneggiata.
  • Danno esistenziale: si intende qualsiasi compromissione delle attività che permettono ad una persona umana di sentirsi realizzata. Concretamente ci si riferisce ad esempio alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre.

Un danno non patrimoniale può scaturire in maniera concomitante ad un fatto che abbia prodotto anche un danno patrimoniale. Ad esempio: un incidente stradale che abbia provocato lesioni può comportare sia danni patrimoniali subiti dall’autovettura sia danni biologici subiti dalla persona danneggiata.

Il caso della sentenza 12470/17

Si tratta di una richiesta di risarcimento danni non patrimoniali avviata dalla moglie di una vittima di incidente stradale: l’uomo, in seguito alle lesioni, ha riportato per il 70% danni permanenti.
Dopo che l’infortunato ha proceduto nella richiesta di risarcimento danni, la moglie ha deciso di richiedere un risarcimento anche per se stessa. In primo grado la donna ha ottenuto il risarcimento suddiviso “in danno morale, danno biologico proprio e danno da alterazione della vita coniugale conseguente alla necessità di sostenere le esigenze di assistenza del marito, per complessivi € 63.000 circa”.
La donna però ha fatto ricorso in appello, non soddisfatta dell’applicazione della legge: non si era infatti capacitata del perché non ci si fosse basati sulle tabelle del Tribunale di Milano per determinare l’entità del risarcimento.
La Corte d’Appello di Roma ha quindi accolto la richiesta della donna, rivalutando la liquidazione del danno, però sempre rifiutandosi di applicare le tabelle milanesi e senza fornire una ragione che giustificasse il criterio alternativo usato.

Il ricorso in Cassazione

La moglie dell’infortunato, dopo la sentenza del secondo grado in giudizio, ha deciso di procedere ad un ulteriore ricorso in Cassazione che ha identificato un errore procedurale, “nel momento in cui [Il Tribunale] ha liquidato il danno secondo un criterio di pura equità”.
Principalmente è stato criticato al Tribunale di non aver fornito delle ragioni che giustificassero la scelta di adottare il criterio di pura equità piuttosto che le tabelle milanesi al momento di definire l’entità della liquidazione. Secondo la Cassazione infatti non solo non è stato spiegato il perché non fosse possibile utilizzare le tabelle del Tribunale di Milano ma non sono neanche state fornite le ragioni per cui si è scelto di valutare il danno con un metodo alternativo ad esse.
Procedendo in questo modo, la Corte territoriale è incappata in un altro errore: anche in questo caso senza addurre alcuna giustificazione per tale sentenza, ha limitato a soli 20 anni l’arco di tempo di riferimento per il danno futuro. La donna avrebbe potuto usufruire dunque del risarcimento per soli 20 anni, percependo annualmente una determinata cifra “per la perdita della sfera affettiva sessuale ed un altro valore per gli oneri di assistenza”.

La Cassazione però ha accolto il ricorso della moglie dell’infortunato che ora attende una nuova sentenza e valutazione dell’indennizzo da parte della Corte d’appello.

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