Risarcimento danni per terzo trasportato
Chi paga il risarcimento se la vettura antagonista è sconosciuta?
Una sentenza controversa in cui una società assicurativa e la società assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) si rimbalzano l’onere di risarcire i danni ad un terzo trasportato, vittima di un incidente stradale.
La vicenda processuale
Fino a qualche tempo fa, occuparsi dei risarcimenti da sinistri stradali spesso significava affrontare processi banali, approcciati con superficialità. Eppure, più passa il tempo, più la materia diventa spunto per affrontare situazioni tutt’altro che scontate. Un esempio lampante è il caso preso sotto esame.
La vicenda coinvolge una vittima di incidente stradale che cita in giudizio la propria compagnia assicurativa per le lesioni personali riportate nel sinistro. Il malcapitato viaggia sulla propria auto come passeggero: mentre la sorella è alla guida della vettura di proprietà dell’uomo, i due sono vittime di un incidente causato da una vettura che rimarrà ignota.
La risposta della Corte in seguito alle richieste dei due infortunati
Nel frattempo la sorella dell’uomo cita l’impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada: a questo punto le due cause vengono riunite.
La società assicurativa del vettore però decide di chiamare in causa la società assicuratrice designata dall’F.G.V.S., perché sia quest’ultima ad essere condannata a risarcire i danni subiti.
La vicenda si conclude in 1° grado e il Tribunale determina che la compagnia assicurativa dell’uomo debba risarcire tutti i danni subiti dal terzo trasportato, mentre quella nominata dalla F.G.V.S. deve risarcire l’80% dei danni riportati dalla conducente (corresponsabile al 20% del sinistro).
L’appello della compagnia assicurativa
Non soddisfatta della sentenza, la compagnia di assicurazione dell’infortunato si appella, sottolineando che la speciale tutela predisposta dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni dovrebbe essere applicata solo in presenza di due veicoli dotati di assicurazione privata mentre, in questo caso, il veicolo causa del sinistro risulta ignoto.
La compagnia assicurativa vince l’appello, costringendo così i due danneggiati a ricorrere in Cassazione con differenti motivi.
La tutela del terzo trasportato ed il Codice delle Assicurazioni
La Corte di Cassazione si interroga sulla validità della motivazione che ha portato la compagnia assicurativa a vincere il precedente appello: il ricorso all’azione diretta prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, in caso di scontro di veicoli, può avvenire solo ed esclusivamente nel caso in cui entrambi i veicoli siano assicurati?
La normativa in realtà non esige che il danno sia necessariamente provocato dalla scontro di due autoveicoli, dunque decade la necessità che, per ottenere risarcimento come terzo trasportato, debba esistere un secondo veicolo assicurato.
In base al nuovo Codice delle Assicurazioni inoltre il terzo trasportato, che viene considerato soggetto debole, è legittimato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, allegando semplicemente descrizione dell’episodio, del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto stesso. Tanto più che lo stesso art. 122 del Codice delle Assicurazioni definisce come l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati.
Per queste ragioni la Cassazione decide di accogliere il ricorso dell’infortunato, scegliendo di privilegiare il diritto del trasportato ad ottenere prontamente risarcimento senza dover attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità.
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