Scappa dopo incidente: condannato
Il conducente di un furgone, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato dal luogo del sinistro.
Lo stesso, collegato al sinistro in un secondo momento, è stato condannato per omissione di soccorso. Il legale del conducente ha fatto ricorso in Cassazione per la condanna ricevuta in quanto riferiva che mancavano le prove di quanto sentenziato.
Ma gli Ermellini hanno ritenuto inammissibile il ricorso.
Chi non si ferma in seguito di un incidente, qualora ci siano persone ferite, è punito con la sanzione amministrativa e con quella penale della reclusione fino a 4 mesi (in caso di incidente con danno alle persone). In quest’ultimo caso, se il conducente si è dato alla fuga la norma prevede l’arresto in flagranza e la sospensione della patente. A ciò si aggiunge la sanzione penale per chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza, che può arrivare fino ad un anno di reclusione, a cui è da aggiungersi una multa.
Per quanto riguarda quindi il cosiddetto reato di fuga (disciplinato all’art. 189, commi 1 e 6 del Codice della Strada), esso si concretizza nella condotta di colui che, reo di aver provocato un incidente che abbia causato danni ad altre persone, non si fermi sul luogo dell’incidente o vi si fermi solo momentaneamente senza consentire la propria identificazione né quella del veicolo. Il dovere di fermarsi sul luogo dell’incidente infatti deve durare per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prime indagini per identificare il conducente e il veicolo coinvolto.
Quanto poi all’obbligo di prestare assistenza, per essere nel torto basta il cosiddetto dolo eventuale, ossia la semplice consapevolezza del verificarsi di un incidente idoneo a produrre danni alle persone coinvolte e riconducibile al proprio comportamento. Non è necessario riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone.
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