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Sinistro stradale con passeggero


Sinistro stradale con passeggero
28 Marzo 2019

Chi risarcisce il terzo trasportato?

Abbiamo spesso trattato casi di risarcimento danni in episodi di sinistri stradali. Ma qualora a bordo dei veicoli incidentati ci siano altri individui che svolgono semplicemente la funzione di passeggeri, come si comporta la legge nei loro riguardi in merito al risarcimento danni?

Nella sentenza n. 4147/19 della Corte di Cassazione, sez. III Civile, si evince un caso emblematico in merito a questo argomento.

Due veicoli si sono scontrati e, in seguito all’incidente, uno dei guidatori ed un passeggero sono deceduti, mentre le altre persone coinvolte nel sinistro hanno riportato lesioni di diverso tipo.

I familiari del conducente morto citano in giudizio la compagnia assicuratrice dell’auto da lui guidata; in egual modo, anche i familiari del terzo trasportato deceduto, passeggero dell’altra vettura, e gli altri passeggeri, citano la compagnia della vettura in cui viaggiavano.

La seconda compagnia citata, condannata in appello a risarcire i danni ai familiari del trasportato defunto ed ai passeggeri sopravvissuti, non accetta di buon grado la sentenza e decide di fare ricorso in Cassazione.

La compagnia assicuratrice richiede alla Corte di definire l’entità degli eventuali risarcimenti determinando il grado di responsabilità dei due conducenti.

Secondo l’art. 141 cod. ass. il terzo trasportato di un veicolo è coperto dall’assicurazione del veicolo stesso, la quale si deve occupare di risarcire i danni del passeggero in caso di incidente, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. L’articolo però “richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condotta risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato”.

L’unico limite a questa direttiva consiste qualora il sinistro sia avvenuto per caso fortuito o qualora la compagnia assicurativa dell’altro veicolo coinvolto dichiari la totale responsabilità del proprio assicurato.
La totale assenza di responsabilità del vettore deve inoltre essere dimostrata dalla sua compagnia assicuratrice, che deve provare che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro.

La Corte decide quindi, dopo aver accertando la completa assenza di responsabilità in relazione all’incidente da parte del proprio assicurato, di accogliere il ricorso della compagnia assicurativa.

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